L’ex assessore ed ex consigliere comunale Giovanni Di Bernardo, scrive al sindaco di Bagheria, per chiedere chiarimenti sul PRG e gestione del verde pubblico
VISTO:
che il Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n. 74 del 09/10/2013;
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21/05/2015.
CONSIDERATO:
che il Piano Regolatore Generale del Comune di Bagheria individual’area di Corso Umberto I tra gli Spazi pubblici attrezzati a parco e per ilgioco e lo sport con simbolo funzionale F2 e in particolare come Aree e fasce verdi a completamento della viabilità;
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verdepubblico e privato all’art. 31 (Usi consentiti nelle aree verdi pubbliche)recita:
1. Tutte le aree verdi pubbliche sono destinate al riposo, allo svago edalle attività ricreative. Pertanto le
attività consentite, purché non disturbino altri frequentatori e non danneggino l’ambiente naturale ed i manufatti, sono:
– Svago e riposo;
– Mobilità pedonale;
– Mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti. I mezzi non motorizzati (biciclette, tricicli, etc.), usati dai bambini di etàinferiore ai sei anni possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
– Attività fisica e sportiva;
– Accesso regolamentato per gli animali da affezione e riserva di spazi, se richiesti e gestiti da idonee associazioni, perla sgambatura e l’addestramento;
– Attività di pet-therapy.
2. Sono comunque vietate tutte le attività che possono arrecare danno all‘area verde o disturbo ai frequentatori dellastessa e quelle specificatamente vietate dalla regolamentazione per le singole aree verdi.
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato al comma 1, lettera y dell’art.33 (Divieti nelle aree verdi pubbliche), vieta Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore;
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 36
(Circolazione dei veicoli nelle aree verdi pubbliche) recita:
1. In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l‘accesso e la circolazione con veicoli a motore, spenti o accesi, adeccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito, a passo d’uomo, esclusivamente sui vialiasfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:
a) Mezzi di soccorso;
b) Veicoli addetti alla vigilanza;
c) Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti del contrassegno nazionale;
d) Veicoli necessari per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e delle strutture inesso inserite;
e) Veicoli per l’attività di commercio su area pubblica in possesso delle prescritte autorizzazioni;
f) Veicoli per il rifornimento di punti fissi per la somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, in possessodelle prescritte autorizzazioni;
g) Veicoli destinati al carico/scarico merci al servizio di attività presenti all‘interno dell’area in possesso di specificaautorizzazione.
h) Biciclette, monopattini, pattini, skate–boards ed altri veicoli non motorizzati e veicoli trainati da animali possonocircolare solo negli spazi appositamente predisposti. Non è in ogni caso ammessa la circolazione all’interno delle areeverdi pubbliche degli acceleratori di velocità.
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 45 (Vigilanza, sanzioni,indennizzo) recita:
1. L‘attività di vigilanza, relativamente all‘applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di PoliziaMunicipale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali dipolizia giudiziaria e dai tecnici comunali appartenenti alla categoria C e D.
2. L’attività di vigilanza è affidata anche alle guardie giurate e a gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati conl‘Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché daicontenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale.
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 51 (Tabelle dellesanzioni ed esempi applicativi) del Capitolo VIII, Titolo I, riporta le sanzioni suddivise per classi di gravità per leviolazioni al regolamento e in particolare stabilisce che Circolare e sostare con qualsiasi mezzo a motore rientracome violazione al regolamento nella Classe C (somma da pagare compresa tra € 130,00 e € 330,00, minimo dellasanzione € 110,00);
che il Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato all’art. 53 (Altri regolamenticomunali) recita:
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle
normative vigenti in materia.
2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presenteRegolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.
SI CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per rispettare quanto prescritto dal Piano Regolatore Generale e dalle norme imposte dal Regolamento comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato.
Giovanni Di Bernardo