Si potrà pagare entro oggi il saldo TARI 2016, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Per effetto di una delibera di giunta, la TARI quest’anno non subisce aumenti e il costo resta invariato rispetto al 2015.
Per gli esperti del settore, però, questa tassa così come predisposta dal comune di Bagheria sarebbe illegittima e viziata soprattutto dalla mancata approvato del Piano economico finanziario. Il dato è emerso nei giorni scorsi, nel corso di un convegno a Palazzo Cutò che ha messo a confronto cittadini ed esperti del settore tributario e legale.
Fra i maggiori critici il dottore commercialista, Nicolò Benfante (nella foto), che già anche con alcuni articoli di stampa ha più volte evidenziato il pressapochismo dell’amministrazione comunale nel gestire il settore tributario ed economico/finanziario.
L’esperto ricorda che la tassa dei rifiuti deve coprire il 100% del costo del servizio, ma ad oggi non si conosce quale sia il costo del servizio dei rifiuti nel comune di Bagheria e nonostante ciò arrivano degli avvisi di pagamento, anche in assenza del bilancio comunale a consuntivo per il 2015 che accerti il costo del servizio. Il cittadino può pertanto difendersi con un ricorso alla commissione tributaria.
“Con la legge di stabilità 2014 è stata soppressa la Tares- ricorda Benfante. I Comuni sono tenuti ad applicare la IUC (imposta unica comunale) articolata in 3 fasi
1. Imposta Municipale Propria (IMU)
2. Tributo sui servizi indispensabili (TASI)
3. Tassa sui rifiuti (TARI)
“Quest’ultima è destinata a fornire i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi”
E qui arrivano le dolenti note. Perchè la nuova legge che ha istituito la IUC è molto controversa e di non facile interpretazione.
“Il comma 652 della legge 27/12/2013 ( la famosa legge di stabilità 2014) ci spiega -continua Benfante – che le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile, accertato previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.” Confermando la stesura di un piano finanziario come previsto dal D.P.R. 158/99.
Ma come è strutturato il piano tariffario?
“Il piano finanziario si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
• Individuazione e classificazione dei costi del servizio
• Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
• Ripartizione dei costi fissi e variabili in quanto imputabili alle utenze domestiche e non domestiche
• Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenze in base alle formule e dai coefficienti indicati dal metodo.
Ritengo, pertanto, dopo quanto sopra esposto, che ai fini di una legittimazione dell’impianto tariffario, fondamentale (se non addirittura prioritario) rappresenta la stesura di un piano economico finanziario normato dal D.P.R. 158/99 al fine di garantire una logicità della costituzione dei costi e determinazione delle tariffe per i contribuenti tutti.”